15/10/2006
DURC e NON PIU' DURC
In allegato, per vostra conoscenza e per evidenziare come all'interno del Comune di Milano le leggi vengano spesso interpretate, vi trasmetto un breve carteggio che ho intrattenuto con "lo Sportello Unico per l'Edilizia", a proposito del Durc, Documento Unitario di Regolarità Contributiva, che deve essere allegato a tutte le pratiche edilizie.
Mail del 30 settembre al Settore Sportello unico per l'edilizia
Pochi giorni fa intendevo presentare una Dia Onerosa relativa ad un intervento che verrà eseguito da una impresa di nuova costituzione e che quindi non è ancora in possesso del relativo DURC. La mancanza di questo documento, seppur giustificata, non mi ha permesso neanche di proseguire nell'analisi della pratica, vanificando l'appuntamento preso. La giustificazione che mi è stata data era che, secondo i disposti di legge, la pratica non poteva essere visionata senza che vi fosse allegato il Durc. Leggendo però gli articoli di legge interessati il comma B-ter dell'art 20 comma 2 del Dlgs legge 251 del 2004 riporta chiaramente quanto segue: Trasmette al'amministrazione concedente , PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, ( omissis ) il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui ai punti b e b-bis ( omissis ) E' chiaro quindi che la documentazione richiesta NON deve essere presentata al momento della domanda ma, giustamente secondo la finalità per cui è richiesta, prima dell'inizio dei lavori. Risulta infatti evidente che, oltre al mio caso ( società di nuova costituzione ), la legge considera la consuetudine secondo la quale durante il periodo di accettazione e valutazione di una Concessione o Dia, vengono scelte le ditte a cui affidare i lavori ed è quindi difficile che queste vengano scelte prima di aver ottenuto le relative autorizzazioni o prima di aver, quantomeno, presentato le pratiche amministrative necessarie. Ciò che invece avviene, con la regola imposta dal comune di milano, e che mi è stato consigliato da un dipendente amministrativo dello stesso, è di indicare nel modulo un'impresa fittizia, di cui si è gia in possesso del Durc, riservandosi di sostituirla prima dell'inizio dei lavori. In attesa di un Vs. cortese chiarimento Vi porgo cordiali saluti.
Molto gentilmente e solo 5 gioni dopo, questo va riconosciuto, ricevevo questa risposta.
Egr. arch. Andrea Bonessa,
in riferimento a quanto indicato, sentito il Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori arch. Achille Rossi, è superfluo precisare che l'indicazione di un'impresa "fittizia" rappresenta una dichiarazione falsa presentata alla Pubblica Amministrazione.
Quanto ai termini di presentazione del DURC si ricorda che la DIA è già una comunicazione, benchè leggermente differita nel tempo, di inizio dei lavori e non richiede la presentazione di ulteriori documenti al Comune (attestanti tale inizio), si è deciso pertanto, di richiede direttamente il DURC all'atto della protocollazione della DIA.
Quanto infine alla possibilità di compiere comunque l'esame della pratica anche in assenza di documentazione non progettuale a corredo dell'istanza, si invita, in eventuali casi analoghi, a segnalare direttamente il problema al Funzionario o al Dirigente competente.
Cordiali saluti
La Redazione del Settore Sportello Unico per l'Edilizia
A voi la libertà di commento e comunque la tranquillità che, in caso di Durc mancante o non completo, non vi potranno comunque rimadare a casa.
Ciò che è importante notare che questo è un ulteriore esempio di cme i funzionari comunali non tengano in minimo conto la prassi e l'operare dell'utenza, procucendo regole che rendono sempre più difficoltosi i percorsi burocratici.
La domanda a cui non sono ancora riuscito ada re una risposta intelligente è: PERCHE?
andrea bonessa
20:13 Scritto da: baendes in Lavoro | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
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